Art. 3.
(Medici veterinari erogatori e beneficiari).

      1. I medici veterinari di cui all'articolo 2, comma 1, erogano, presso le strutture veterinarie private autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia, le prestazioni di medicina veterinaria di base.
      2. Le prestazioni di medicina veterinaria di base, in regime di convenzione, sono erogate dai medici veterinari operanti presso le strutture veterinarie private convenzionate agli animali d'affezione di proprietà, di cui all'articolo 2, comma 2, previo pagamento di una quota minima da parte dei proprietari aventi diritto ai sensi del comma 3 del presente articolo.
      3. I proprietari di cui al comma 2 hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base quando:

          a) hanno un reddito complessivo lordo non superiore a 15.000 euro annui;

          b) sono titolari di pensione sociale;

          c) hanno superato i sessanta anni di età e sono titolari di pensione minima;

          d) sono membri di nuclei familiari comprendenti più di due figli a carico;

          e) sono disoccupati o non occupati.

      4. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di medicina veterinaria di base individuate all'articolo 2, i proprietari autocertificano, secondo le modalità individuate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, la sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 del presente articolo, nonché la loro situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

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      5. Le prestazioni di medicina veterinaria di base sono erogate, altresì, presso le strutture veterinarie private convenzionate in favore di:

          a) cani randagi ricoverati presso le strutture di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

          b) gatti appartenenti a colonie feline riconosciute dalle aziende sanitarie locali o ricoverati nelle strutture di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

          c) cani e gatti detenuti in strutture, canili e gattili, con finalità protezionistiche convenzionate con gli enti locali;

          d) cani adibiti ai sensi di legge alla guida di persone non vedenti;

          e) cani e gatti impiegati ai sensi di legge in attività di terapia assistite e in attività finalizzate alla cura e alla riabilitazione del malato.

      6. Le prestazioni di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo sono erogate in regime di convenzione, come definito dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.